Cosa è la collazione e quando opera
La collazione è un istituto giuridico disciplinato dagli artt. 737 e seguenti cod. civ. che si applica nel contesto delle successioni ereditarie.
Essa consiste nell’obbligo per determinati soggetti di conferire alla massa ereditaria i beni che questi abbiano ricevuto in donazione durante la vita del defunto e tende a soddisfare l’obiettivo di garantire che il patrimonio relitto dal de cuius sia distribuito equamente tra gli eredi, avendo cura di considerare appunto anche tali donazioni.
L’obbligo di collazione, quindi, sorge automaticamente per effetto dell’apertura di una successione, senza necessità di specifica domanda da parte degli eredi che lamentino una lesione dei loro diritti successori.
I soggetti obbligati alla collazione
Sono tenuti alla collazione i figli legittimi e naturali, i loro discendenti e il coniuge, i quali possono soddisfare tale obbligo in due modi, vale a dire (i) in natura, restituendo alla massa ereditaria il bene donato ovvero (ii) per imputazione, imputando alla quota ereditaria dell’erede il valore del bene che questi ha ricevuto.
Oggetto della collazione
Considerato il fine che la collazione intende raggiungere, oggetto della collazione sono tutte le donazioni che un erede abbia ricevute “direttamente o indirettamente” dal defunto, con ciò volendosi intendere non solo le donazioni formali, ma anche quelle indirette, come i negozi misti con donazione e le intestazioni di beni in nome altrui. Restano, invece, escluse dall’obbligo di collazione le donazioni di modico valore al coniuge; le spese sostenute per il mantenimento, l’educazione e la malattia; le spese per notte e abbigliamento e le donazioni c.d. remunerative.
In tal caso, il valore di queste donazioni deve essere aggiunto alla massa ereditaria per calcolare, appunto, la quota spettante a ciascun erede.
Come opera la collazione
Questo meccanismo, da un lato, evita che gli eredi che hanno già beneficiato di donazioni ricevano una quota maggiore rispetto agli altri e consente, dall’altro lato, di preservare la consistenza delle quote di legittima degli altri eredi che, altrimenti, vedrebbero pregiudicate le attribuzioni loro spettanti per effetto delle donazioni effettuate in vita dal defunto.
Va precisato che la collazione può essere dispensata dal defunto, ma ciò è consentito solo entro i limiti della quota disponibile.
La rinuncia alla collazione deve essere espressa nel testamento o mediante atto pubblico e non può pregiudicare la quota di legittima degli altri eredi.
Obiettivi della collazione
Nella sostanza, la collazione è un istituto al quale è ricollegato un intrinseco fine equitativo nella misura in cui essa consente di garantire l’equilibrio tra gli eredi e la corretta divisione del patrimonio del de cuius avendo riguardo anche dei benefici di cui taluni eredi possano avere beneficiato attraverso atti di liberalità compiuti in vita dal defunto.
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Collazione ereditaria: tutto quello che c’è da sapere